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Non crediamo nei programmi per diventare ricco facilmente. Crediamo solo nell´impegno, nel creare valore e nell’importanza di aiutare gli altri. Perciò anziché garantirti la ricchezza (non vogliamo e non possiamo farlo), faremo qualcosa di molto più importante per te: ti aiuteremo a creare le condizioni per migliorare la qualità della tua vita e di quella di chi ti sta attorno. Se ci riusciremo la ricchezza sarà solo una delle tante conseguenze.

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Questo è il motivo per cui non ti prometteremo mai un risultato, ma ti prometteremo sempre il massimo impegno da parte nostra per generare quel risultato. Questo è il motivo per cui migliaia di clienti soddisfatti ci hanno scelto e ogni giorno continuano a farlo. Questo è il motivo per cui offriremo in alcuni casi la formula “soddisfatti o rimborsati”. Perché semplicemente vogliamo solo ed esclusivamente clienti soddisfatti, che decidano in serenità. Questo è il nostro lavoro e questo è ciò che amiamo fare. Nessun contenuto presente sulle nostre pagine è una garanzia di risultato o di guadagni futuri, così come non offriamo consulenza legale, fiscale o in materia di investimento. Troverai informazioni più dettagliate in merito nel nostro contratto di vendita.

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CHIARIMENTI SUL LESSICO E TERMINI UTILIZZATI NEI SITI WEB DI PROPRIETA' DI FENICE ACADEMY 

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Quanto indicato con i termini "certificato", "certificato ufficiale" "certificazione" fa riferimento e viene utilizzato esclusivamente come sinonimo di "Attestato di partecipazione" che rilascia la nostra stessa azienda a seguito del percorso formativo e di un colloquio di verifica.

Essa non costituisce "Attestato di qualifica (o qualificazione) professionale).

Con la collaborazione con CERTIPASS (EIpass) i nostri studenti possono avere anche accesso al'offerta formativa di corsi riconosciuti MIUR, l'attestato sarà quindi rilasciato dall'entecertificatore o attestatore che se ne assumerà le responsabilità ad esso collegate.

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Fenice Academy attualmente non è ancora un ente di formazione riconosciuto dal ministero dell'istruzione, sebbene le domande siano state inviate ma sono ancora in attesa di valutazioni.

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PER COMPLETEZZA SPECIFICHIAMO ulteriore, specifichiamo anche CHE  " l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci"  RILASCIATO DA ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI NON COSTITUISCE "ATTESTATO DI QUALIFICA ( O QUALIFICAZIONE) PROFESSIONALE) 

Specifichiamo fin da subito che alcune associazioni si dicono in grado di rilasciare “certificazioni“ nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell’associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta se mai ad un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA. Infatti, la “certificazione” di qualità non va confusa con l’attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008. L’attestazione può, se mai, rivestire il carattere di “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo), a volte erroneamente sintetizzata in “attestato di qualità”. In questo caso, il legame con la normativa europea è dato dal riferimento all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce in Italia la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come “direttiva servizi” o anche “direttiva Bolkenstein”. Tale direttiva, all’art.26, parla appunto di “marchi od altri attestati di qualità relativi ai servizi”, senza riferirsi alla qualificazione professionale in quanto tale. Ed infatti un altro errore talvolta commesso dalle associazioni è quello di voler attribuire all’attestazione in questione il carattere di “attestato di qualifica (o qualificazione) professionale” , senza specificare che esso si riferisce ai servizi prestati. In questo modo si ingenera nel pubblico confusione con gli “Attestati di qualifica professionale” rilasciati dalle Regioni, o da enti da loro accreditati (cfr. più oltre), nell’ambito delle competenze loro riconosciute, anche dalla Costituzione, in materia di formazione professionale. Allo stesso modo sono censurabili espressioni, che pure talvolta si ritrovano nei documenti e nei siti web delle associazioni professionali, quali “attestato (o attestazione) di competenza”, o “certificazione delle competenze professionali”. Su quest’ultima espressione, va chiarito che essa è prevista dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che peraltro è ancora in corso di implementazione, dato che prevede la pubblicazione, da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, Università e Ricerca, di un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, al quale dovrebbero poi raccordarsi anche le qualifiche regionali. Tutto ciò è, attualmente, estraneo alla legge 4/2013. Altre associazioni, invece, usano il termine “accreditamento” nei confronti dei propri soci, o di corsi o centri di formazione ai quali vogliono attribuire un particolare riconoscimento. Anche in questo caso si chiarisce che il concetto di “accreditamento” è estraneo alle competenze delle associazioni professionali come previste nella legge 4/2013. Infatti, esso ha nel nostro sistema un particolare significato collegato al regolamento europeo 765/2008. In tale contesto, solo un organismo di valutazione della conformità può essere legittimamente accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento (che in Italia è ACCREDIA). Lo stesso termine viene anche utilizzato dalle Regioni per “accreditare” corsi di formazione professionale e/o i soggetti che li tengono, ai sensi della normativa vigente. Non si vede, quindi, come una associazione professionale possa “accreditare” i propri soci, né come possa accreditare scuole o corsi di formazione, arrogandosi prerogative proprie delle amministrazioni regionali. Se mai, si dovranno usare dei sinonimi, per spiegare che l’associazione accetta e riconosce, a fini interni, attività formative svolte da terzi. ï‚·

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Per mancanza di requisiti le associazioni prima citate potrebbero non emettere l'attestato di qualità nei confronti del richiedente. 

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UNICUSANO E COINVOLGIMENTO

Fenice Academy è stata un learing center dell'università Nicolò Cusano di Roma da Novembre 2023 a Febbraio 2024.

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Unimpresa e coinvolgimento

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Fenice Academy SRL è socià di un'Unimpresa. Unimpresa è un'associazione terza e indipendnete.

Nelle pagine si può trovare scritto: "Sarai connesso e facilitato nell'incontro con oltre 108'000 aziende" o diciture simili. Per trasparenza e chiarezza dei fatti confermiamo che Unimpresa non è in alcun modo coinvolta in questo ma l'unica cosa coinvolta è la loro notorietà ed eventuali legami e collegamneti creati. E' dato di fatto che le aziende coinvolte da Unimpresa siano più propense all'accettazione di una condidatura da parte di una persona che si è formata presso un'altra aziende sempre ad essa associata. Inoltre durante eventi, incontri e meeting Fenice Academy ha stretto e stringerà relazioni con aziende sfruttando Unimpresa come mezzo di incontro.

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